Trust e Famiglia

Almeno in questo caso l’uso del termine inglese, TRUST, non è sinonimo di provincialismo ma consegue dall’adozione di un istituto di diritto tipicamente anglosassone, molto utilizzato in Gran Bretagna, negli Stati Uniti e in molti paesi del Nord Europa, che nel nostro paese è stato riconosciuto ed è regolato normativamente solo dal 2017, per una sola fattispecie: “il dopo di noi”.

Si tratta di uno strumento importante. In Italia si applica principalmente al fine di regolamentare le criticità dei processi e delle vicende  “successorie” quando queste  riguardano figli non autonomi, disabili o comunque, per qualche ragione, non in grado di essere indipendenti, alla morte di uno o di entrambi i genitori.

Come funziona? Al TRUST, di fatto, viene conferito – il termine tecnico è “segregato” –  un patrimonio che può essere composto, tipicamente, da beni immobili, mobili, valute, etc., che tornano nella disponibilità degli aventi diritto solo alla scadenza del TRUST medesimo, e che nel frattempo non può essere in nessun modo dirottato rispetto alle disposizioni ricevute, tantomeno “aggredito”. Il conferimento da parte di colui o coloro che intendono proteggere l’esistenza della persona cui è destinato, infatti, indica e regola in maniera specifica le disposizioni che si ritengono utili allo scopo. Disposizioni che non si limitano al controllo sul  patrimonio “segregato” ma che possono essere anche fattuali, magari prevedendo che il TRUSTEE (colui o coloro che sono responsabili del TRUST) si assicurino che il minore/disabile/non autonomo, per esempio, faccia attività sportiva o partecipi alla vita sociale, ludica, o di comunità.

Laddove, per la vita della famiglia, in precedenza erano regolate solo le norme della legale successione, le disposizioni testamentarie, dal 2017, anche in Italia, si può ricorrere a questo strumento del diritto a tutela dei soggetti svantaggiati. Uno strumento importante, dicevamo, un istituto di relativa nuova applicazione, per il quale è meglio affidarsi a professionisti competenti.

Manco a dirlo, un TRUST non può che essere questione di FIDUCIA.  Quella che puoi riporre nelle STUDIO G. DI LEO & PARTNERS